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Autodichiarazioni con documento d’identità ormai scaduto: niente esclusione


L’allegazione del documento d’identità scaduto deve ricondursi nella categoria dell’irregolarità, come tale, suscettibile di regolarizzazione, mediante produzione di un documento in corso di validità o dell’autodichiarazione attestante l’invarianza dei dati contenuti nel documento d’identità scaduto.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, sez. I ter , con la sentenza n 9376 del 4 novembre 2013.

I giudici amministrativi hanno ricordato che a seguito della novella introdotta dall’articolo 4, comma 2, lett. d), del d.l. 70/2011, nella rubrica dell’articolo 46 del d.lgs. 163/2006 è stato aggiunto l’inciso “tassatività delle cause di esclusione” e nel corpo dello stesso è stato inserito il comma 1-bis, ai sensi del quale “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

E’ stato, pertanto, escluso il potere della stazione appaltante di ampliare discrezionalmente la gamma degli adempimenti richiesti a pena di esclusione.

In tema di “soccorso istruttorio”, la previsione di carattere generale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 stabilisce che il responsabile del procedimento è tenuto a chiedere “il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, sollecitando il privato a porre rimedio ad eventuali dimenticanze o errori.

Altresì, la disposizione dell’articolo 45 del d.p.r. 445/2000, prevede, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà l’allegazione di un documento di identità in corso di validità, consentendo, al comma 3, la presentazione di un’ulteriore autodichiarazione attestante l’invarianza dei dati contenuti nel documento di identità scaduto.

Ne consegue che la previsione della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, l’allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione deve considerarsi nulla, essendo, al contrario, necessario consentire la regolarizzazione della dichiarazione.

In tal modo operando, secondo i giudici amministrativi, “non si determina alcuna violazione della par condicio, non incidendo tale documento sulla sussistenza dei requisiti o sulla regolarità dell’offerta e non facendo venir meno l’imputabilità della dichiarazione resa al soggetto che l’ha sottoscritta, e si ottiene altresì la massima partecipazione, in aderenza al principio di concorrenza”.

 


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