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Gare: il documento d’identità scaduto non comporta l’esclusione bensì la regolarizzazione


E’ illegittima l’esclusione del concorrente che ha allegato all’offerta la fotocopia di carta d’identità scaduta.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza n. 1691 del 28 marzo 2013, con la quale ha accolto il ricorso di una ditta che era stata esclusa dalla gara per la fornitura di generi alimentari per il servizio di mensa scolastica.

I giudici amministrativi hanno richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai fini della partecipazione alla gara, la produzione della mera copia fotostatica di un documento scaduto non determina l’esclusione dalla procedura in quanto non viene in rilievo la mancanza di un documento ma una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento esibito”.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, in tali ipotesi trova applicazione la regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell’articolo 71 del d.p.r. 445/2000 secondo cui “qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità”, a seguito della quale “questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”.

 


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