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Appalti: esclusione legittima se il sopralluogo non è comprovato


E’ legittima l’esclusione da una gara di lavori nel caso in cui la ditta abbia dichiarato di avere assolto all’obbligo del sopralluogo, senza tuttavia comprovarlo, come previsto dalla lex specialis mediante “atti ufficiali della stazione appaltante”.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Catania, sez. IV, con la sentenza n. 2572 del 2 ottobre 2014.

Nel caso di specie, il bando, pur non prevedendo specifiche modalità per l’espletamento del sopralluogo, richiedeva la formale attestazione dell’avvenuta verifica e la dimostrazione dell’effettiva presa visione dei luoghi con atti ufficiali.

Per lo svolgimento del sopralluogo era necessaria la cooperazione dell’amministrazione appaltante in quanto la gara aveva ad oggetto lavori di manutenzione delle infrastrutture di una palestra in un plesso scolastico, i cui locali non erano liberamente accessibili.

Negli appalti e nelle concessioni di lavori pubblici, l’obbligo di sopralluogo a carico dei concorrenti trova fondamento nell’articolo 106, comma 2, del d.p.r. 207/2010, secondo cui l’offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione che asseveri, tra l’altro, “di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori”.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tale disposizione si limita a prevedere l’essenzialità del sopralluogo a cura del partecipante, a prescindere dalle modalità con cui esso viene eseguito, nell’intento di semplificare le modalità di partecipazione alla gara (in tal senso, Tar Lombardia, Milano, sez. III, sentenza n. 1434 del 31 maggio 2013; Tar Lazio-Roma, sentenza n. 111777 del 30 dicembre 2013; Tar Sicilia-Catania, sentenza n. 2617 del 13 novembre 2012).

Tuttavia, hanno evidenziato i giudici amministrativi, tale prescrizione non deve risolversi nell’adempimento di un mero obbligo formale ovvero, in una mera formula di stile.

Pertanto, nel caso di non libero accesso all’area dei lavori, è legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante laddove non risulti alcuna autorizzazione ad accedere ai luoghi di esecuzione dei lavori.

 

 


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