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Sopralluogo sui luoghi di lavoro: il Rup non deve certificare l’effettivo svolgimento


E’ illegittima, in quanto priva di base normativa, la prescrizione del bando di gara che richiede, tra i documenti da allegare all’offerta, la certificazione, con la quale la stazione appaltante, e per essa il responsabile del procedimento, attesti l’effettiva presa visione del progetto e dei luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Milano, sez. III, con la sentenza n. 1434 del 31 maggio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa dalla gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali.

Nel caso di specie l’impresa, pur non producendo l’attestazione del r.u.p. di presa visione dei luoghi dove dovevano eseguirsi i lavori, imposta dal disciplinare di gara ai fini dell’ammissione alla gara, aveva comunque autodichiarato “di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi e delle prestazioni, di aver preso conoscenza delle condizioni strutturali ed infrastruttura/i, nonché di tutte le circostanze generali particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle prestazioni e di aver giudicato gli stessi realizzabili”.

Secondo i giudici amministrativi, nonostante la stazione appaltante abbia la facoltà di richiedere, a pena di esclusione, tutti i documenti e gli elementi ritenuti necessari o utili per identificare e selezionare i partecipanti ad una procedura concorsuale, tale adempimento deve considerarsi requisito di partecipazione ingiustamente limitativo della concorrenza.

Tale adempimento, infatti, viola il principio di proporzionalità ed il termine di partecipazione alla gara, imponendo l’obbligo di maturare requisiti di partecipazione alla gara in data anteriore al termine finale di partecipazione.

In tal modo, infatti, viene ridotto il termine di partecipazione ed introdotto un adempimento non assolvibile dalle imprese che vengono a conoscenza del bando in data successiva alla data del sopralluogo ma prima della scadenza dei termini di partecipazione alla gara.

Invero, l’articolo 106 del d.p.r. 207/2010, nell’intento evidente di semplificare le modalità di partecipazione alla gara, si limita a prevedere la dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante e la richiede esclusivamente per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici.

Di conseguenza, “deve ritenersi sufficiente ai fini dell’ammissione ad una gara la dichiarazione di sopralluogo a prescindere dalle modalità con cui esso sia stato eseguito”.

 


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