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Dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi


E’ legittima l’esclusione dalla gara di una ditta che ometta di rendere, in violazione della lex specialis di gara, la dichiarazione di essersi recata sul posto dove i lavori devono essere eseguiti, di cui all’articolo 106 del D.P.R. 207/2010.

Questo è quanto affermato dal Tar Sicilia-Catania con la sentenza n. 2617 del 13 novembre 2012, secondo cui la mancata allegazione all’offerta della dichiarazione di avvenuto sopralluogo, ove prevista nel disciplinare di gara, determina, allo stesso tempo, una violazione di una prescrizione del Regolamento di esecuzione del codice degli appalti ed una carenza di un elemento essenziale dell’offerta, in quanto essa mira a rafforzare il coinvolgimento del futuro appaltatore nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, al fine di prevenire eccezioni e riserve o eventuali ostacoli in sede di esecuzione del contratto.

I giudici amministrativi hanno pertanto respinto il ricorso in considerazione del fatto che, secondo un orientamento ormai consolidato, la funzione della dichiarazione in esame è quello di evitare possibili contestazioni nella fase esecutiva dell’appalto, rendendo anche più agevole l’emersione della responsabilità dell’appaltatore nel caso di inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con l’appalto, e di ridurre il rischio di formulazione di offerte non sufficientemente meditate da parte dell’appaltatore.

 


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