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Gare: niente esclusione se la modulistica incompleta è predisposta dalla stazione appaltante


Qualora il concorrente abbia utilizzato il modulo di offerta predisposto dalla stazione appaltante, la mancata dichiarazione dell’importo degli oneri per la sicurezza aziendale non può comportare l’esclusione.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac, nel parere 28/2014.

Nel caso di specie, il disciplinare di gara non prevedeva l’esclusione per l’ipotesi della omessa o erronea specificazione degli oneri di sicurezza, né il fac-simile di offerta predisposto dalla stazione appaltante contemplava espressamente la quantificazione degli oneri aziendali.

Come è noto, gli articoli 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del codice dei contratti prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di specificare nel bando di gara i cosiddetti “oneri da interferenza” e l’obbligo per i concorrenti di specificare nelle proprie offerte i cosiddetti “oneri da rischio specifico”, a pena d’esclusione.

In giurisprudenza si è affermato il principio secondo cui la mancanza di una specifica previsione sul tema nella lex specialis non toglie che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea a integrare le regole procedurali, impone agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza (Tar Lazio, sent. 8522/2012, Tar Piemonte, ordinanza n. 585/2012; Consiglio di Stato, sez. III, sent. 3565/2013; in senso difforme Consiglio di Stato, sez. III, sent. 3706/2013).

Allo stesso modo, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, nonché dall’AVCP, il modulo di offerta economica allegato al bando, che non prevede l’indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, è idoneo ad indurre in errore le imprese concorrenti che se ne avvalgono.

In questi casi la incompletezza della modulistica è da considerarsi comportamento addebitabile all’operato della stazione appaltante dal quale non può ricavarsi una conseguenza sfavorevole ai soggetti partecipanti alla procedura di gara.

Pertanto, nel caso di modulistica non conforme alle prescrizioni di legge, deve prevalere il favor partecipationis (AVCP, pareri nn. 54/2013, 118/2013, 169/2013; in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, sent. 4510/2012; sez. V, sent. 4029/2011).

 


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