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Omessa indicazione oneri della sicurezza: contrasto in giurisprudenza


La mancata, specifica, indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in assenza di previsione espressa del relativo obbligo nelle disposizione contenute nel bando, non comporta l’esclusione automatica del concorrente ma pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di una verifica più puntuale, e meglio argomentata, sulla congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta economica.

Questo quanto espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3706 del 10 luglio 2013.

Su tale questione, specie nelle ipotesi in cui sia la stessa legge di gara ad omettere il richiamo ai costi propri per la sicurezza si evidenziano indirizzi ed orientamento non sempre univoci.

Secondo la costante giurisprudenza, invero, in virtù del combinato disposto dell’articolo 87, comma 4, e articolo 86, comma 3-bis, la mancanza di una specifica previsione sul tema nella lex specialis non toglie che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea a integrare le regole procedurali, impone agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza (Tar Lazio, sent. 8522/2012, Tar Piemonte, ordinanza n. 585/2012).

Tale orientamento è stato di recente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3565 del 3 luglio 2013.

I giudici amministrativi, hanno affermato l’obbligo per le partecipanti, all’atto della formulazione dell’offerta, di indicare gli oneri economici che si stima di dover sostenere per adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare la congruità e l’attendibilità dell’importo con le reali esigenze richieste per la sicurezza.

In particolare i giudici amministrativi hanno evidenziato l’irrilevanza della mancata indicazione, nella lex specialis di gara, in ordine alla necessità di individuare ed esplicitare puntualmente e separatamente i costi della sicurezza.

Pertanto, l’omessa specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non è idonea a rimuovere il chiaro ed ineludibile onere imposto dal codice dei contratti pubblici che, pertanto, integra le regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.

Con la conseguenza che l’omissione di tali prescrizioni, previste dagli articoli 86 e 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, rende l’offerta incompleta e come tale, già di per se, suscettibile di esclusione, a prescindere che tale sanzione sia prevista nella disciplina speciale di gara.

Inoltre, poiché la medesima indicazione riguarda l’offerta, non può essere consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, ex articolo 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

Di diverso avviso i giudici amministrativi nella sentenza in commento.

Il Collegio ha optato per una soluzione meno rigorosa da applicarsi al caso in cui il vizio di origine sia imputabile alla stazione appaltante che, nella redazione del bando di gara, non abbia distinto i due oneri soggetti a ribasso, ovvero quelli finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel Duvri) e gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte.

In assenza di una espressa previsione in tal senso nel bando di gara, secondo i giudici amministrativi, l’omissione del concorrente non comporta per ciò solo la radicale ed immediata esclusione dalla gara, ma impone alla stazione appaltante una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme.

Spetterà, dunque, alla stazione appaltante, valutare la congruità dell’offerta economica, con particolare riferimento ai costi interni della sicurezza connessi all’esecuzione dell’appalto.

Solo l’esito negativo di tale verifica comporterà l’esclusione dalla gara.

 


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