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Gare: obbligo di indicazione dei costi della sicurezza anche nel silenzio della lex specialis


E’ legittima l’esclusione dalla gara per la mancata, specifica, indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro anche in assenza di previsione espressa del relativo obbligo nelle disposizione contenute nel bando.

Questo è quanto affermato dal Tar Lazio con la Sentenza n. 8522 del 17 ottobre 2012, con la quale ha respinto il ricorso di una società che era stata esclusa dalla gara per la mancata indicazione, nell’offerta economica, dei costi relativi agli oneri sulla sicurezza, nonostante la mancata espressa indicazione nella disciplina speciale di gara.

I giudici amministrativi hanno richiamato l’articolo 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, secondo il quale i costi relativi alla sicurezza “devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”. Parallelamente, il comma 3-bis dell’articolo 86 dispone che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.

Pertanto, in virtù del combinato disposto delle disposizioni richiamate, il Tar ha respinto il ricorso in considerazione del fatto che la mancanza di una specifica previsione sul tema nella lex specialis non toglie che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea a integrare le regole procedurali, impone agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.

 


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