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Emilia, deliberazione n. 187 – Segretario comunale in convenzione


Una sindaco ha chiesto se il comune capofila di segreteria convenzionata possa considerare per intero, non solo ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ma anche ai fini di determinare la base di calcolo dell’anno precedente per l’obiettivo di riduzione della spesa di personale, la spesa per il segretario intendendo per “intero” anche solo (nella misura del 100%) la relativa spesa virtuale (tabellare di base) per la categoria cui il comune appartiene.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 187/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla sezione autonomie con la deliberazione 17/2013 secondo cui “l’onnicomprensività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente importa che nel caso dell’utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all’ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’ente di appartenenza, considerando l’intero importo”.

Analoga interpretazione può essere applicata anche per valutare il diverso rapporto tra spesa di personale e spesa storica di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (la cui vigenza è stata confermata dall’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014).

Ne consegue che eventuali recessi di comuni convenzionati che beneficiano del servizio reso dall’unico segretario comunale non possono avere l’effetto di alterare il rapporto spesa di personale/spesa storica imputabile al comune capofila.

In merito all’ulteriore quesito posto, i magistrati contabili hanno evidenziato che devono essere escluse dal tetto di spesa individuato ai sensi del comma 557 le eventuali variazioni in aumento della spesa di personale influenzate da decisioni ed impegni di spesa non rientranti nell’autonomia decisionale degli enti locali (es. aspettativa per maternità, permessi sindacali, trasformazione del part-time in tempo pieno; si veda Corte conti, sez. contr. Liguria, del. 27/2014 e 63/2010).

Quanto in particolare all’ipotesi del rientro a tempo pieno dopo aver fruito di tempo parziale, la cd. sterilizzazione non vale nel caso in cui l’amministrazione abbia un qualche potere discrezionale nell’accogliere la richiesta.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014


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