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Autonomie, deliberazione n. 17 – Segretario in convenzione


La sezione regionale di controllo della Basilicata, con deliberazione 51/2013, ha rimesso alla sezione Autonomie una questione di massima in ordine all’applicazione alla convenzione di segreteria, intercorsa tra il comune capofila e altri enti, dell’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008 relativamente al rapporto percentuale tra spesa di personale e spesa corrente.
In particolare, il quesito posto dal comune capofila alla sezione concerneva la possibilità di escludere dall’aggregato spesa di personale la quota parte della spesa per il segretario in convenzione rimborsata dagli altri enti.
I magistrati contabili della Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 17/2013, pubblicata sul sito il 31 luglio, richiamandosi all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite Riunite con la Delibera n.27/2011, hanno chiarito che pur non essendovi coincidenza fra l’aggregato per la verifica dell’obbligo di riduzione ex articolo 1, comma 557 e l’aggregato da usare per il calcolo del rapporto percentuale, risulta coerente con il vigente sistema di contenimento delle assunzioni prendere in considerazione la spesa di personale intesa nel suo complesso.
Pertanto, anche nel caso della convenzione, il rapporto di servizio del segretario che presta la sua opera anche presso un ente diverso da quello di assegnazione principale rimane, sotto il profilo del rapporto organico, in capo al comune capofila e l’inscindibilità del rapporto stesso non consente di considerare la spesa per il dipendente solo per una quota parte ai fini del citato limite.
Ciò, infatti, comporterebbe l’abbassamento della soglia di legge e la conseguente possibilità di elusione del c.d. “blocco” delle assunzioni.
Secondo la sezione, pertanto, “L’onnicomprensività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all’art. 76, comma 6 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008, importa che nel caso dell’utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all’ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’ente di appartenenza, considerando l’intero importo”.


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