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Umbria, deliberazione n. 53 – Divieto assunzioni ex art. 76, comma 4 d.l. 112/2008


Il Sindaco di un comune sottoposto al patto di stabilità interno dall’anno 2013 ha chiesto un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 76, comma 4, del d.l. 112/2008 secondo cui “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della presente disposizione”.

I magistrati contabili della regione Umbria, con la deliberazione 53/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 agosto, hanno chiarito la portata della norma con riferimento ai seguenti aspetti:

  • relativamente all’ambito oggettivo del divieto di assunzione ex art. 76, comma 4 la giurisprudenza prevalente di questa Corte ha chiarito che il divieto medesimo copre qualunque forma di assunzione, con estensione alle modalità alternative all’assunzione stessa, tra le quali vanno esemplificativamente considerate anche le maggiori prestazioni lavorative o il maggiore impegno professionale delle risorse umane in servizio, che ovviamente comporti un aumento della spesa del personale (Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, del. 280/2012 e sez. contr. Piemonte del. 29/2012), nonché il “lavoro accessorio” (Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia del. 198/2012 e 350/2013) e l’impossibilità di “integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrate integrativa (Corte dei Conti, sez. contr. Veneto del. 403/2012 e 513/2012; Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del. 141/2013). Tale casistica difficilmente riconducibile ad un “numero chiuso”, estende il divieto anche ai contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione. Pertanto, in ordine all’ambito oggettivo si impone una valutazione di fatto, rapportata a ciascuna specifica fattispecie concreta;
  • circa la durata dell’operatività del divieto di assunzione ex art. 76, comma 4, i giudici contabili, richiamandosi alla giurisprudenza intervenuta sul punto, hanno chiarito che il divieto stesso “non può che ritenersi operante solo nell’anno successivo a quello di violazione” (Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, del. 513/2013).
  • con riferimento, infine, al valore della spesa di personale da tenere in considerazione per la verifica del rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa medesima nell’anno successivo, il Collegio ha richiamato l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo con la deliberazione n. 27/2011, sia per ciò che attiene al “significato da attribuire all’ espressione spese di personale”, ex comma 557, sia per ciò che attiene ai dati contabili da comparare.

A tale ultimo proposito, la Sezione ha ricordato che il raffronto della spesa dell’anno di riferimento con quello di “riduzione” non può essere effettuato utilmente in termini di “cassa”, bensì in termini di “competenza” e in tale ambito prendendo in considerazione la spesa effettivamente impegnata.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014.


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