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Lombardia, deliberazione n. 350 – Personale e mancato rispetto patto di stabilità


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina delle assunzioni negli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno, in particolare chiedendo se sia possibile procedere, nel corso del 2013, ad attivare procedure per addivenire all’assunzione di almeno un’unità di personale o, in alternativa, avvalersi della possibilità concessa dalla legge di ricorrere all’acquisto di buoni lavoro presso l’INPS per attivare prestazioni di lavoro occasionale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 350/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 agosto, hanno evidenziato la presenza di un duplice, concorrente, obbligo in capo alle amministrazioni: da un lato, la riduzione progressiva della spesa storica (art. 1 comma 557 legge 296/2006), dall’altro il mantenimento di un predeterminato rapporto rispetto alla spesa corrente (art. 76 comma 7 d.l. 112/2008).

In caso di mancato conseguimento di tali obiettivi, sussiste l’impossibilità di procedere ad assunzioni: nel primo caso con qualsivoglia tipologia contrattuale (il comma 557 ter richiama il divieto, posto dall’articolo 76, comma 4, del d.l. 112/2008); nel secondo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato (articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008).

Pertanto, spetterà all’ente valutare il rispetto, nel corrente esercizio, del precetto di riduzione progressiva della spesa storica posto dal ridetto comma 557 (accertamento che sarà poi cristallizzato a consuntivo).

Secondo i magistrati, poiché il lavoro accessorio, disciplinato dagli artt. 70 e seguenti del d.lgs. 276/2003 (c.d. “buoni lavoro”) è riconducibile alla più generale categoria del “lavoro flessibile”, anche questa fattispecie contrattuale rientra nell’ampia dizione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale

Infine, i magistrati contabili, hanno confermato l’interpretazione fornita con la deliberazione n. 141/2013, secondo cui ai fini del rispetto dell’obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale posto dal citato comma 557, deve farsi riferimento all’anno immediatamente precedente, anche nel caso in cui quest’ultimo esercizio sconti un’anomala contrazione della spesa dovuta all’applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione del Patto di stabilità interno.

 


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