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Decreto P.A.: abrogato l’articolo 76, comma 7 del d.l. 112/2008


Il d.l. 90/2014 ha apportato rilavanti novità sul piano della capacità assunzionale degli enti locali.

Una tra le maggiori novità è contenuta nell’articolo 3 che ha l’abrogazione dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, eliminando il vincolo del rispetto del limite del 50% dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente.

Inoltre, la stessa disposizione ha riconosciuto la possibilità di effettuare il turn-over nel limite:

  • del 60% della spesa sostenuta per le cessazioni 2013 per le assunzioni 2014 e delle cessazioni 2014 per le assunzioni 2015;
  • dell’80% della spesa sostenuta per le cessazioni 2015 per le assunzioni 2016 e delle cessazioni 2016 per le assunzioni 2017;
  • del 100% della spesa sostenuta per le cessazioni del 2017.

Non è stato modificato, invece, il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato, che possono essere effettuate sempre nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità (ex art. 9, comma 28 d.l. 78/2010).

Limite che in fase di elaborazione del decreto pareva destinato a essere rivisto in senso migliorativo per gli enti locali con l’innalzamento al 70%.

Alla luce del mutato quadro legislativo, gli enti locali possono procedere a nuove assunzioni qualora abbiano:

  • approvato il bilancio di previsione 2014;
  • attestato il rispetto dei seguenti vincoli:

– patto di stabilità 2013;

– ridotto la spesa di personale rispetto al 2013 (comma 557 e ss. legge 296/2006);

  • effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale (articolo 33, d.lgs. 165/2001, come sostituito dall’articolo 16 legge 183/2011);
  • approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, d.lgs. 198/2006);
  • rideterminato la dotazione organica (articolo 6, comma 6, d.lgs. 165/2001);
  • aggiornato il sistema di valutazione ai sensi del l d.lgs. 150/2009 secondo le regole stabilite nei singoli regolamenti di organizzazione (articolo 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
  • adottato il piano annuale e triennale del fabbisogno del personale.

Inoltre, è necessario evidenziare che dal 2015 diverrà condizione essenziale per poter effettuare nuove assunzioni anche l’attestazione del rispetto dei tempi medi di pagamento.

Il d.l. 66/2014 ha infatti previsto all’articolo 41, comma 2 che gli enti potranno effettuare nuove assunzioni dal 2015 soltanto nel caso in cui abbiano effettuato nel 2014 i pagamenti in tempi non superiori a 90 giorni.

Tale limite scenderà a 60 giorni dal 2015 per le assunzioni dal 2016 in poi.

A tal proposito, si ricorda che le problematiche connesse alle gestione del personale alla luce delle novità introdotte dal Decreto di Riforma della P.A. (d.l. 90/2014) saranno approfondite nel seminarioDecreto p.a.: le novità in materia di personale per gli enti locali

 


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