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Friuli, deliberazione n. 96 – Nomina segretario


Un sindaco ha chiesto se la spesa relativa alla figura del segretario comunale sia annoverabile a tutti gli effetti tra la spesa del personale.

I magistrati contabili del Friuli con la deliberazione 96/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 giugno, hanno evidenziato che in linea di massima, i limiti posti in sede di coordinamento della finanza pubblica da parte del legislatore statale sono derogabili nei soli casi dallo stesso individuati.

Pertanto, l’ente dovrà adottare moduli organizzativi che consentano eventualmente di nominare un segretario “titolare” con i necessari risparmi di spesa, come, ad esempio, la nomina con la formula del convenzionamento con altri comuni ed eventualmente riducendo altre spese di personale (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 1047/2010 e 170/2013; Sez. contr. Veneto del. 97/2013).

 

 

 


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