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Puglia, deliberazione n. 97 – Assunzioni vigili stagionali


Un sindaco ha chiesto se le assunzioni di vigili stagionali, finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada ai sensi dell’articolo 280, comma 5 bis, del d.lgs. 285/1992, siano soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 (progressiva riduzione della spesa per il personale) e dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (limite di spesa per i contratti di lavoro flessibili).

I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 97/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno ricordato che nell’ambito della giurisprudenza contabile, si sono formati due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento tali assunzioni, finanziate con risorse aventi carattere non ripetitivo che, come tali, possono variare nel corso del tempo, non incidono sui limiti di spesa di personale formulati su base storica (Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 301/2013; sez. Liguria, del. 55/2011; sezione Toscana del. 10/2012), e sono escluse dall’applicazione della norma di cui all’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010 (sez. Toscana n. 10/2012).

Per contro, l’orientamento maggioritario ritiene le assunzioni in esame, senza distinzione, assoggettate a tutti i vincoli in materia di finanza pubblica (Corte dei conti, sez. contr. Liguria, del. 55/2011; sez, Veneto, del. 185/2012; sez. Campania del. 132/2013).

I magistrati contabili della Puglia hanno chiarito che le assunzioni stagionali previste dall’articolo 208, comma 5 bis, d.lgs. 285/1992:

 sono escluse dalle componenti da considerare per la determinazione della spesa ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, come espressamente previsto dai questionari relativi ai rendiconti 2012, approvati dalla Sezione delle autonomie;

 sono assoggettate all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 con la possibilità per l’ente di superare il limite previsto per il lavoro flessibile “per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale”, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

 


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