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Campania, deliberazione n. 132 – Agenti polizia municipale


Un Sindaco ha chiesto se la spesa derivante dall’assunzione di agenti di polizia municipale finanziata con i proventi per la violazione al codice della strada sia da ricomprendere nel computo della spesa di personale dell’anno 2013 – in relazione all’obbligo di diminuzione rispetto all’anno precedente – e se dette assunzioni rilevino ai fini del rispetto della norma di cui all’art. 9, comma 28 della L. 122/2010, che dispone che le assunzioni a tempo determinato non possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 in riferimento alle medesime tipologie contrattuali.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 132/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 marzo, hanno chiarito che “la disposizione di cui all’art. 208 comma 5-bis del CdS non disciplina alcuna forma derogatoria o speciale in tema di assunzione per particolari categorie di lavoratori dipendenti di enti locali ma si limita ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di polizia locale”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, tale quota di finanziamento ex art. 208 comma 5 bis del Codice della strada da destinare al personale di polizia locale non può consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i limiti e i vincoli di finanza pubblica operanti in generale, ovvero:

 art. 1 comma 557 della legge 296/2006, che pone il principio di riduzione tendenziale delle spese di personale per gli enti sottoposti al Patto di stabilità;

 art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 che impone un tetto triennale sino al 31.12.2013 dell’ammontare delle risorse accessorie destinate al personale, con riferimento al corrispondente importo dell’anno 2010.


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