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Gare: la mancata sottoscrizione dei lembi di chiusura delle offerte non determina l’esclusione


La mancanza della sottoscrizione sui lembi di chiusura della busta contenente l’offerta tecnica, nonostante richiesta dal bando a pena di esclusione, non determina l’esclusione dalla procedura in quanto non compromette la segretezza dell’offerta.

Questo il principio espresso dal Tar Emilia Romagna, sez. I, con la sentenza n. 152 del 15 maggio 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa da una gara d’appalto per non aver sottoscritto i lembi delle offerte.

Nel caso di specie, il disciplinare di gara imponeva a ciascun concorrente di presentare un unico plico, contenente al suo interno tre buste distinte che, a pena di esclusione, dovevano essere debitamente chiuse e firmate sui lembi di chiusura, a conferma dell’autenticità della chiusura originaria.

La commissione di gara aveva rilevato che una busta era priva della firma sui lembi di chiusura e, attenendosi alla previsione del disciplinare di gara, aveva disposto l’esclusione della società.

I giudici amministrativi hanno osservato che formalmente non è ravvisabile alcun errore da parte della commissione giudicatrice (la quale si è attenuta rigorosamente alla disciplina di gara) e la clausola censurata non è in astratto eccessivamente restrittiva o in contrasto con l’articolo 46, comma 1-bis, del codice dei contratti, in quanto dettata nell’interesse degli stessi concorrenti a garanzia della certa provenienza, della insostituibilità e della segretezza dell’offerta.

Tale irregolarità, però, in quanto meramente formale, può comportare l’esclusione solo nel caso in cui vi sia il sospetto della manomissione del contenuto dell’offerta tecnica.

Il Tar ha quindi ritenuto illegittima l’esclusione disposta sulla base di un vizio meramente formale e incapace, nella sostanza, di arrecare un vulnus al principio di segretezza delle offerte.

Nello stesso senso, Tar Abruzzo, l’Aquila, sentenza n. 647/2013, Consiglio di Stato, sentenza 319/2013.

Sull’argomento si segnala, però, l’opposta posizione del Consiglio di Stato che, con la sentenza 828/2014, ha ritenuto che la non conformità del plico rispetto alle modalità di chiusura prescritte dalla legge di gara obbliga comunque la stazione appaltante all’esclusione del concorrente, nonostante il plico risulti integro.

 


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