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Sigillatura del plico contenente l’offerta


E’ illegittima l’esclusione da una gara di un’impresa concorrente in presenza di una modalità di sigillatura difforme da quanto previsto dal disciplinare di gara ma comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico contenente l’offerta.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 319 del 21 gennaio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa dalla gara per la mancata osservanza delle singole modalità di chiusura contemplate dalla lex specialis, avendo fatto pervenire il plico contenente l’offerta senza sigillatura dei lembi di chiusura con ceralacca, prescritta a pena di esclusione in aggiunta alla timbratura e alla controfirma sui lembi di chiusura.

Il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato dalla società, ha riformato la sentenza del Tar affermando che, alla luce del principio della tassatività delle clausole di esclusione introdotto dal comma 1-bis dell’articolo 46 del d.lgs. 163/2006, deve ritenersi necessaria e sufficiente una modalità di sigillatura del plico tale da impedire che il plico possa essere aperto e manomesso senza che ne venga lasciata traccia visibile.

Dunque, “anche in caso di mancata osservanza pedissequa e cumulativa di ciascuna delle singole modalità di chiusura contemplate dal disciplinare di gara, deve ritenersi preclusa l’esclusione di un’impresa concorrente in presenza di una modalità di sigillatura comunque idonea a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura del plico”.

I giudici amministrativi, nel caso di specie, hanno ritenuto che l’alternativa modalità di sigillatura adoperata dal concorrente (nastro adesivo al posto della ceralacca), era comunque idonea ad evitare, anche in astratto, qualsiasi possibile manomissione.

Il Collegio, a tale effetto, “ha chiarito che l’uso di un sigillo in ceralacca non può ritenersi strumento esclusivo indispensabile per impedirne la manomissione (apertura + richiusura) a plico inalterato, costituendo invero l’apposizione dei timbri e la controfirma sul lembo di chiusura – da intendersi quale imboccatura della busta soggetta ad operazione di chiusura a sé stante, talché è sufficiente che l’adempimento formale imposto alle imprese concorrenti venga limitato ai lembi della busta chiusi dall’utilizzatore, con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante – una modalità di sigillatura di per sé idonea prevenire eventuali manomissioni”.

 

 


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