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Modalità di sigillatura delle buste contenenti le offerte


La mancanza della chiusura con ceralacca e sigillo personalizzato, nonché della sottoscrizione su tutti i lembi, anche quelli preincollati, della busta contenente l’offerta, non integra una causa di esclusione prevista dall’articolo 46, comma 1 bis, codice appalti, anche se detta formalità era prevista a pena di esclusione dal bando di gara, qualora l’offerta sia comunque inserita in una busta sigillata e tale busta sia debitamente inserita nel plico principale, a sua volta sigillato.

Questo quanto ribadito dal tar Abruzzo, l’Aquila, sez. I, con la sentenza n. 647 del 5 luglio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa dalla gara per l’affidamento del servizio biennale di vigilanza, per il mancato rispetto delle modalità di presentazione delle offerte indicate espressamente nel disciplinare di gara.

Nel caso di specie la commissione di gara procedeva all’esclusione della ricorrente in considerazione del fatto che la lex specialis prescriveva, a pena di esclusione, la sigillatura con ceralacca, nonché la controfirma e l’apposizione del timbro su tutti i lembi di chiusura, tanto del plico esterno che delle buste interne.

Invero, la busta A, contenente la documentazione di gara, risultava chiusa con nastro adesivo trasparente e controfirmata e timbrata solo su un lembo di chiusura, senza essere controfirmata e timbrata sui restanti due lembi di chiusura predisposti dal fabbricante.

I giudici amministrativi hanno chiarito che le irregolarità relativa alla chiusura della busta contenente la documentazione amministrativa possono determinare l’esclusione solo qualora le modalità di chiusura adoperate dal concorrente siano concretamente idonee a rendere possibile la manomissione del contenuto.

In tal senso si veda anche Consiglio di Stato, sent. 319/2013

 


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