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Sardegna, deliberazione n. 20 – Effetti finanziari della mobilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al reclutamento di personale attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 20/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 aprile, hanno ricordato che le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, e che il trasferimento deve assicurare la necessaria neutralità finanziaria (d.lgs. 165/2001, articolo 30, commi 1 e 2 bis).

Relativamente agli effetti finanziari che discendono dall’attivazione della mobilità nei confronti sia dell’ente che acquisisce unità di personale, sia dell’ente che cede le stesse unità, i magistrati contabili hanno chiarito che:

 l’Ente cedente non può computare come risparmio di spesa la diminuzione di personale che si determina, né può considerarla ai fini contemplati dall’art. 76, comma 7, d.l. 112/2008, ovvero come facilitazione alle facoltà assunzionali e diminuzione dell’incidenza della spesa per il personale nell’ambito della spesa corrente del bilancio;

 l’Ente di destinazione può considerare la spesa relativa all’unità acquisita per mobilità “neutra” ai soli fini del computo annuale di cui alla legge 296/2006 (articolo 1, commi 557 e 562), fermo il rispetto delle condizioni finanziarie (parametri di incidenza della spesa di personale nell’ambito della spesa corrente del bilancio) e delle facoltà assunzionali consentite dall’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 (in tali termini anche sez. contr. Campania, del. 37/2014 e sez. contr. Sicilia, del. 13/2014).

 


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