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Sicilia, deliberazione n. 13 – Mobilità reciproca


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere a trasferimenti di personale ricorrendo all’istituto della mobilità contestuale ex articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

L’ente ha premesso che il rapporto tra le spese del personale e le spese correnti è superiore al 50%.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 13/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 febbraio, hanno ricordato che tutti gli enti, soggetti o meno al patto di stabilità, non possono avere un’incidenza delle spese di personale pari o superiore al cinquanta per cento delle spese correnti.

Nel caso in cui questo limite di spesa risulti violato, non possono “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” (articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008), dunque né a tempo indeterminato né a tempo determinato.

La mobilità volontaria, pur se diversa dall’assunzione (Cass., SS.UU., sent. n. 26420 del 2006), comunque rappresenta una cessazione del rapporto di lavoro per l’ente cedente, connessa ad una nuova assunzione per l’ente subentrante.

Pertanto, “l’ente di destinazione può procedere alla costituzione del nuovo rapporto solo nei limiti nei quali può procedere a nuove assunzioni ed incrementi di personale” (Sez. contr. Lombardia, del. 90/2013).

Tale conclusione è applicabile anche nel caso in cui la mobilità in entrata sia “bilanciata” da una mobilità in uscita verso un altro ente.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari
“D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 febbraio e 21 marzo 2014 a Firenze.

 


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