Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, deliberazione n. 37 – Mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere ad una mobilità (ex art. 30 d.lgs. 165/2001), in particolare se il ricorso al predetto istituto della mobilità sia assoggettato al limite del turn over del 40% delle cessazioni o se possa essere considerato “neutrale”, non determinando l’ingresso, nel circuito del settore pubblico, di nuovo personale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 37/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° aprile, hanno disatteso l’interpretazione dominante che ha previsto la “neutralità finanziaria” dei trasferimenti di personale effettuati fra Amministrazioni, delle quali, sia quella cedente che quella di destinazione siano sottoposte al regime di limitazione (sotto condizione dell’intervenuto “rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche”, e, per gli enti locali, del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno precedente).

Secondo i magistrati campani, infatti, “la “neutralità finanziaria” del trasferimento, per mobilità, del personale da un ente territoriale ad un altro – agli effetti del rispetto della normativa dettata in materia di contenimento delle spese per il personale – può realizzarsi soltanto quando l’aggiunta dell’unità di personale, acquisita per mobilità in entrata, alla consistenza numerica del personale dell’ente di destinazione non sia coordinata con la sostituzione (con reclutamento dall’esterno), presso l’ente cedente, dell’unità ceduta, e non alteri il tetto di spesa complessivo del comparto”.

In altre parole, “se la spesa relativa all’unità acquisita per mobilità diventa “neutra” per l’Ente di destinazione (il quale, conseguentemente, qualora ne ricorrano le altre condizioni di legge, potrà non tener conto di tale spesa agli effetti dell’assunzione dall’esterno di un’altra unità di personale, per turn over, purché tale operazione non alteri il tetto di spesa complessivo del comparto), ciò non avviene per l’Ente cedente, il quale potrà sostituire tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata (con la conseguenza, però, che il divieto di sostituzione di quella unità, mediante assunzione dall’esterno, verrà a configurarsi, parimenti, in capo al secondo ente cedente)”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze

 


Richiedi informazioni