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Puglia, deliberazione n. 35 – Parere revisori sulle transazioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione dei casi in cui l’organo di revisione deve rendere il parere sulle proposte di transazione che l’ente intende concludere, con particolare riguardo a quelle per sinistri stradali.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 35/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 marzo, hanno ribadito che sono soggetti al parere dell’organo di revisione gli atti relativi a procedimenti che devono concludersi con delibera del consiglio.

L’organo di revisione è chiamato obbligatoriamente a rendere i pareri alle sole transazioni di competenza del Consiglio comunale, indipendente dalla natura, giudiziale o extragiudiziale, o dall’oggetto (in tal senso Corte dei Conti, sez. contr. Puglia, del. 181/2013; sez. contr. Piemonte, del. 345/2013; sez. contr. Liguria, del. 4/2014).

Tale precisazione non esclude però che l’ente possa ampliare le competenze dell’organo di revisione, anche prevedendo attività ulteriori, ivi compreso il rilascio di pareri in altre materie, ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell’art 239 del Tuel.

I magistrati contabili hanno, inoltre, osservato che in caso di transazioni aventi ad oggetto diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla somma di € 100.000, l’articolo 239 del codice contratti pubblici prevede una specifica ipotesi di parere obbligatorio che deve essere reso dall’avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario di grado più elevato competente per il contenzioso.

 


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