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Liguria, deliberazione n. 4 – Attività consultiva dell’organo di revisione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6, del Tuel, in particolare sui confini dell’ambito di espressione dei pareri dell’organo di revisione per quanto riguarda la materia delle transazioni.

Nello specifico l’ente ha chiesto se il parere di competenza del Collegio dei revisori debba essere reso per ogni fattispecie di transazione o piuttosto se lo stesso debba essere reso con esclusivo riferimento alle transazioni di competenza del consiglio comunale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 4/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 gennaio, hanno ribadito che l’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6, del Tuel va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l’ambito nel quale l’organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale.

Pertanto, l’elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l’organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare, considerato che il parere deve essere reso all’organo consiliare, il quale è tenuto “ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione”.

In senso conforme, Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, del. 345/2013 e sez. contr. Puglia, del. 181/2013.

 


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