Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, deliberazione n. 181 – Parere organo di revisione transazioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 239, comma 1, lett. b), punto 6 del Tuel, che prevede il parere dell’organo di revisione sulle proposte di transazione che l’ente intende concludere.

In particolare, l’ente ha chiesto se tale parere debba essere richiesto in ogni ipotesi di transazione “letteralmente intesa”, ovvero transazioni non ancora sfociate in un giudizio, riferite, principalmente, a piccoli danni richiesti da terzi, o piuttosto lo stesso debba essere limitatamente reso in riferimento alle transazioni per la definizione di un contenzioso giudiziario già formalmente instaurato.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 181/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 gennaio 2014, hanno chiarito che i pareri dell’organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del consiglio e devono essere resi a quest’ultimo nelle materie indicate nell’articolo 239, comma 1, lett. b del Tuel, fra le quali è compresa quella riferita alle “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, “l’elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l’Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest’ultima”.

Non è rilevante se l’Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all’atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che il parere deve essere reso all’organo consiliare, il quale è tenuto “ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione”.

Ne consegue che il parere dell’organo di revisione è obbligatorio per le proposte di transazione riferite a:

 passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a, d ed e dell’art. 194, comma 1 del Tuel;

 accordi che comportano variazioni di bilancio;

 accordi che comportano l’assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. i del Tuel);

 accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (art. 42, comma 2, lett. l del Tuel).

I magistrati contabili hanno, inoltre, ricordato che il Tuel, all’articolo 239, comma 6, prevede la possibilità che lo Statuto dell’Ente possa prevedere “ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori”.

In senso conforme, Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, del. 345/2013.

 


Richiedi informazioni