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Indicazione costi sicurezza: obbligo derivante direttamente dalla legge


Le imprese partecipanti ad una gara d’appalto devono necessariamente indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali).

Ciò in quanto l’offerta economica priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in tal senso nella lex specialis.

Questo il principio ribadito dal Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 299 del 5 marzo 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria che non aveva indicato nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico.

La posizione della giurisprudenza amministrativa, si ricorda, è unanime nel ritenere che, anche in mancanza di una specifica previsione sul tema nella lex specialis, le disposizioni contenute negli articoli 86 e 87 del d.lgs. 163/2006 e nell’articolo 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, immediatamente precettive ed idonee ad integrare, in virtù del loro carattere imperativo, le regole procedurali, impongono agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza (Consiglio di Stato, sentenza n. 348/2014; Tar Veneto, sentenze nn. 1388/2013 e 1050/2013; Tar Lazio, sentenza n. 8522/2012; Tar Piemonte, ordinanza n. 585/2012).

Ne consegue che l’omessa indicazione dei costi di sicurezza nell’offerta determina l’esclusione dalla gara d’appalto per incompletezza dell’offerta, anche nel caso in cui la lex specialis di gara non preveda tale specifica ipotesi di esclusione.

Sarebbe, dunque, opportuno che la stazione appaltante indicasse già nei documenti di gara la natura obbligatoria di tali costi, nonché una clausola espulsiva per l’eventuale omissione di tale onere, in modo tale da garantire il rispetto del principio di concorrenza e di partecipazione alla gara ma, soprattutto, al fine di evitare possibili contestazioni.

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