Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Costi sicurezza: la differente disciplina tra servizi/forniture e lavori


Le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici non sono tenute, così come invece previsto per gli appalti di forniture e servizi, ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4964 del 9 ottobre 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione dalla gara delle concorrenti che non avevano indicato, nelle rispettive offerte economiche, i costi relativi agli oneri della sicurezza.

Secondo la costante giurisprudenza, in virtù del combinato disposto degli articoli 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, nonché articolo 26, comma 6, del d.lgs. n. 281/2008, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, discende l’obbligo per le imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di indicare nella loro offerta “sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali).

La mancanza di una specifica previsione nella lex specialis non toglie che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea a integrare le regole procedurali, imponga agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza (Tar Lazio, sent. 8522/2012, Tar Piemonte, ordinanza n. 585/2012).

Tale specifico obbligo dichiarativo, tuttavia, è imposto solo alle imprese concorrenti ad appalti di servizi e forniture.

Ciò in quanto, il secondo periodo del comma 4, dell’articolo 87, del d.lgs. 163/2006 prescrive di indicare nell’offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all’amministrazione di apprezzarne la congruità “rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

Per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex articolo 100 d.lgs. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 131 del codice dei contratti pubblici.

 


Richiedi informazioni