Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 20 – Gestione del servizio di igiene ambientale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di gestione del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare sulla possibilità, in assenza della costituzione degli ATO, e per garantire la continuità del servizio, di procedere ad un rinnovo dell’affidamento del servizio di igiene urbana al gestore attualmente incaricato, con clausola risolutoria in caso di costituzione degli ATO.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 20/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 gennaio, hanno ricordato che a partire dall’entrata in vigore dell’articolo 200 del d.lgs. 152/2006, è stato previsto che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (a.t.o.).

Tuttavia, all’interno della Regione Lombardia tali autorità non sono stati ancora istituiti, essendosi la Regione avvalsa della facoltà, prevista dal comma 7 dello stesso articolo 200 del d.lgs. 152/2006 di non individuare gli ambiti, purché il modello adottato rispettasse i principi ispiratori di concorrenza e liberalizzazione.

Pertanto, nelle more dell’istituzione delle autorità permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale (nei termini, deliberazioni 531/2012; 362/2013; 457/2013).

Tuttavia, come chiarito dai magistrati contabili, l’affidamento in concreto di detto servizio (anche nell’ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, in quanto è vietato ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari.

 


Richiedi informazioni