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Lombardia, deliberazione n. 457 – Gestione del ciclo dei rifiuti: possibile la gestione diretta


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di gestione del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti.

In particolare ha chiesto se sia possibile procedere secondo le seguenti modalità:

a. in una prima fase, effettuare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani “porta a porta” sul territorio in forma diretta, con proprio personale e mezzi, e conferimento degli stessi presso il centro di raccolta comunale regolarmente autorizzato;

b. successivamente, svolgere il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti mediante affidamento a ditte esterne, tramite gara ad evidenza pubblica, per il conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati allo smaltimento.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 457/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre, hanno ricordato che secondo la giurisprudenza contabile e amministrativa, “la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio”.

In sintesi, quindi, i modelli astrattamente esperibili per la gestione del servizio di raccolta e gestione del ciclo dei rifiuti risultano a tutt’oggi quelle vigenti per i servizi di rilievo economico, e quindi:

 gestione in economia del servizio;

 affidamento del servizio con gara ex art. 30 d.lgs 163 / 2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea;

 affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore;

 affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale e senza limite di valore contrattuale, purché la società disponga dei seguenti requisiti: capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell’attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci.

Ne consegue che, “ferma restando la piena legittimità della gestione diretta, nulla osta a che, come prospettato nel caso di specie, a tal fine lo stesso ente si avvalga dell’opera di un terzo per la fase successiva alla raccolta dei rifiuti, mantenendo però la titolarità del servizio”.

 


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