Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 384 – Azienda speciale Farmacia e Asilo: legittima l’istituzione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla trasformazione della società in house che gestisce la farmacia comunale e l’asilo nido in azienda speciale.

L’ente ha premesso che, ai sensi dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, deve porre in liquidazione la società e che non è possibile reinternalizzare i servizi per evitare lo sforamento delle spese di personale ed il mancato rispetto del patto di stabilità.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 384/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno precisato che, per quanto riguarda il servizio di farmacia comunale, la sezione Lombardia, con la delibera 403/2013, ha deferito alla Sezione delle Autonomie, la questione relativa all’assoggettamento delle società che gestiscono farmacie al divieto sancito dall’articolo 14, comma 32 del d.l. 78/2010, avendo ravvisato un contrasto tra la propria giurisprudenza, ed alcune pronunzie della sezione Marche.

I magistrati contabili hanno, tuttavia chiarito che anche nell’ipotesi di prevalenza della tesi che nega l’obbligatorietà della liquidazione, l’amministrazione potrebbe comunque procedere egualmente alla gestione del servizio tramite azienda speciale, in considerazione del fatto che, allo stato attuale della legislazione, non si rinviene alcun ostacolo per una gestione della farmacia comunale tramite azienda speciale.

L’articolo 9 della legge 475/1968, prevede, infatti, che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite

a. in economia;

b. a mezzo di azienda speciale;

c. a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;

d. a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

Come chiarito dai magistrati contabili, il servizio farmaceutico non è compreso fra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, pertanto non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 9 del d.l. 95/2012.

Diversamente, rientra tra le funzioni fondamentali del comune il servizio dell’asilo nido (corte dei conti Piemonte, del. n. 262/2013).

I magistrati contabili, hanno ricordato che, secondo l’interpretazione, costituzionalmente orientata, fornita dalla Consulta nella sentenza 236/2013, la disposizione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20% dei costi relativi al loro funzionamento.

Ne consegue che “il comune può gestire mediante un’azienda speciale i servizi privi di rilevanza economica, precedentemente affidati ad una società, purché sia assicurata una riduzione del costo del servizio, in misura non inferiore al 20 per cento, mentre se questo limite non è rispettato opera il divieto”

In altre parole, poiché il divieto di istituire nuove aziende o nuovi enti di qualunque tipo non è assoluto ma coordinato con il comma 1, un comune potrà legittimamente istituire una nuova azienda per fornire servizi già esistenti, soltanto se raggiunge il contenimento dei costi, anzi l’istituzione di un nuovo soggetto, conseguente all’accorpamento ed alla soppressione dei precedenti può essere uno dei modi per raggiungere l’obiettivo di riduzione complessiva dei costi.

I magistrati contabili hanno osservato che “se il divieto non opera quando è assicurata la riduzione dei costi, a maggior ragione deve ritenersi non operante quando questa riduzione non è obbligatoria, come previsto dal comma 1 bis per i servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, tra i quali come sopra detto rientra l’asilo nido”.

In definitiva, secondo la sezione, per tali servizi, non sussistendo l’obbligo di ridurre le spese previsto dal comma 1, non opera il divieto previsto dal comma 6, che consegue alla mancata riduzione della spesa, sicché l’ente può istituire l’azienda speciale.

Per un corretto inquadramento delle caratteristiche giuridiche ed economico-contabili che caratterizzano le aziende speciali, si segnala la pubblicazione per EKD Editore, del libro “L’azienda speciale e la gestione dei servizi comunali”, a cura della dott.ssa Federica Caponi

 


Richiedi informazioni