Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 403 – Possibile mantenere l’in house che gestisce la farmacia?


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 agli enti locali che detengono partecipazioni in società che gestiscono il servizio della farmacia comunale.

L’ente, con una popolazione inferiore ai tremila abitanti, ha premesso che la società per la gestione della farmacia era stata istituita nel 2007 e che il bilancio è sempre stato in utile, ad eccezione dell’anno 2008 in cui la società aveva registrato una perdita “derivata da situazione straordinaria di start up”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 403/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre, hanno ricordato che secondo un orientamento prevalente le partecipazioni dei comuni alle società che gestiscono le farmacie sono soggette all’applicazione delle limitazioni contenute nell’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 (corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del 122/2013, 66/2013, 147/2012, 7/2012, 830/2010, 124/2011, 156/2011, 358/2011; in senso conforme, anche la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, del. 9/2012).

Tale interpretazione non è stata seguita dalla sezione di controllo delle Marche che con i pareri nn. 43 e 57 del 2013 ha ritenuto le società che gestiscono il servizio di farmacia escluse dai citati vincoli quantitativi.

Secondo i magistrati delle Marche, infatti, il servizio farmaceutico comunale ha natura di servizio pubblico locale a tendenziale rilevanza economica.

Tuttavia la disciplina prevista per l’esercizio di farmacie da parte dei comuni si connota come speciale sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sentenza 10 ottobre 2006, n. 87) in ordine ai caratteri cui deve essere informata la complessa regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci (in quanto preordinata a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute).

Pertanto, i magistrati delle Marche hanno affermato che l’esercizio dell’attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

In ragione del contrasto interpretativo tra la propria posizione e quella risultante dalla Sezione delle Marche, gli atti sono stati rimessi al Presidente della Corte dei conti, affinché sia valutata la possibilità di deferire la questione alla Sezione autonomie o alle Sezioni riunite.

 


Richiedi informazioni