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Piemonte, deliberazione n. 262 – servizio asili nido e funzioni fondamentali


Un comune di piccole dimensioni, soggetto all’obbligo di esercizio in forma associata di una serie di funzioni fondamentali, ha chiesto se il servizio per gli “asili nido” rientri tra le funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010.
L’articolo 14, comma 28, come sostituito dall’articolo 19 del d.l. 95/2012, ha stabilito che le funzioni fondamentali dei comuni, elencate nel precedente comma 27 e tra cui sono comprese (lett. g) quelle di “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre, in base al successivo comma 29, gli stessi comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.
Al fine di raggiungere l’obiettivo dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni minori sono previste forme obbligatorie di unione e di convenzione (Sezione Piemonte par. 287/2012).
Secondo la Sezione, la mancata espressa previsione del servizio per gli “asili nido” nella nuova elencazione delle funzioni fondamentali dei comuni introdotta dalla Spending review non vale, in mancanza di univoca volontà in tal senso del legislatore, a far ritenere che tale servizio non rientri più nelle generali funzioni facenti capo ai comuni e qualificabili come fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. p) Cost.
Tale servizio, infatti, era pacificamente ritenuto ricompreso in queste nel quadro normativo previgente la novella del 2012 (Sezione Liguria par 81/2011) la quale, tuttavia, ha sostanzialmente mantenuto ai comuni, come fondamentali, le funzioni in materia di servizi sociali, nonché di istruzione pubblica, nelle quali, può continuare a farsi rientrare il servizio per gli asili nido.


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