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Piemonte, deliberazione n. 379 – Divieto di contribuzione a carico delle finanze pubbliche


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 379/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 novembre, hanno ricordato che con tale disposizione “il legislatore ha inteso obbligare le pubbliche amministrazioni ad acquisire servizi resi da soggetti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del cod. civ. soltanto mediante “procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria” (Corte dei conti Marche, del. n. 39/2013).

Come chiarito dalla Sezione Lombardia con la deliberazione n. 89/2013, il divieto di erogazione di contributi “ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione”.

Come precisato dai magistrati contabili, nel primo periodo dell’articolo 4, comma 6, il soggetto della frase sono le amministrazioni pubbliche, mentre nel secondo periodo sono gli enti di diritto privato. La terza frase indica una serie di soggetti che “sono esclusi”.

Secondo i magistrati contabili, pur non essendo chiaro se tale espressione si riferisca a entrambe le previsioni normative che la precedono, è indubbio che tutti gli enti ivi indicati possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche anche qualora forniscano servizi alla stessa amministrazione.

La motivazione risiede nella meritevolezza delle finalità che tali soggetti perseguono.

Diversamente, nei confronti degli stessi enti le p.a. non possono pattuire tout court acquisizioni di servizi a titolo oneroso in via diretta, e cioè in deroga al disposto del primo periodo.

 


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