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Marche, deliberazione n. 39 – Contributi a fondazione privata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 6, del d.l. 95/2012, in particolare se tale limite sia applicabile alla fondazione, costituita insieme ad altri enti, alla quale è versato un contributo annuale a titolo di “apporti e conferimenti in assolvimento degli obblighi statutari”.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 39/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno chiarito che il comune, qualora intenda “acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo”, ritenendola conforme alle proprie finalità istituzionali, e perciò meritevole di finanziamento con proprie risorse, qualsiasi modulo contrattuale (“anche in base a convenzioni”) concluso con enti di diritto privato (fondazioni, associazioni, comitati, ma anche società, stante il richiamo all’art. 13 cod. civ.) deve attivare un confronto concorrenziale, ex art. 4, comma 6, d.l. 95/2012.

Secondo i magistrati contabili, infatti, nella nozione di “operatore economico” rientra anche l’ente che non persegue un preminente scopo di lucro, quello che non ha una struttura imprenditoriale e che non assicura una presenza continua sul mercato.

 


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