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Marche, deliberazione n. 43 – Società gestione farmacia fuori dall’obbligo di dismissione


Un sindaco ha chiesto se la partecipazione ad una società costituita per la gestione della farmacia comunale possa considerarsi in deroga alla generale normativa di dismissione delle partecipazioni societarie per i comuni sotto ai 30.000 abitanti, attesa la normativa speciale che regola il servizio delle farmacie comunali di cui alla legge 475/1978.

L’Ente ha chiesto se sia possibile mantenere la partecipazione di maggioranza nella società comunale anche in presenza di perdite di bilancio di uno o più esercizi.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 43/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno chiarito che l’esercizio dell’attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

Tuttavia, pur se non soggette all’obbligo di liquidazione ex articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, le società di gestione di farmacie comunali devono rispettare il disposto di cui all’articolo 6, comma 19, d.l. 78/2010 secondo cui “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196 non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”.

 


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