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Marche, deliberazione n. 57 – Società gestione farmacia: no all’obbligo di dismissione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa sulle partecipazioni societarie degli enti locali per la gestione delle farmacie comunali.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 57/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 agosto, hanno confermato l’orientamento espresso nel precedente parere n. 43/2013 secondo cui “l’esercizio in forma di società di una farmacia da parte di un Comune (anche se inferiore a 30.000 abitanti) non ricade nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010”.

Secondo i magistrati contabili delle Marche, i vincoli quantitativi posti dal citato articolo 14 non troverebbero applicazione nei confronti delle società che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica “esclusi” dall’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici (non solo farmacia, ma anche gas, rifiuti, etc.), ai così detti settori “esclusi”.

Il tipo di “isolamento” normativo che si è voluto attribuire alla gestione di tali peculiari servizi pubblici determinerebbe l’assoggettamento degli stessi solo alle norme speciali che ne disciplina le modalità di gestione.

Tale posizione della Corte dei Conti delle Marche appare poco condivisibile, in quanto l’articolo 14, comma 32 determina un limite quantitativo alle partecipazioni societarie degli enti locali, senza prevedere alcuna eccezione relativamente alla qualità delle partecipazioni, i cui limiti sono contenuti nell’articolo 3, commi 27-32 della legge 244/2007.

 

 


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