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Lombardia, deliberazione n. 375 – Riduzione spesa per autovetture


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2, del d.l. 95/2012 che ha previsto che “a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche (…) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile derogare al limite menzionato per assicurare comunque i servizi ritenuti indispensabili o essenziali, ovvero derogare al limite di spesa per le autovetture cumulando le diverse disposizioni contenitive di costi, e prevedendo quindi una deroga al limite di spesa per l’utilizzo di autovetture grazie alla compensazione di tale “sforamento” con una maggiore riduzione delle altre spese sopra indicate.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 375/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 settembre, hanno ribadito che “il tenore della disposizione esclude in radice che la giunta comunale, come auspicato dall’ente, possa dare indirizzo ai dirigenti di derogare al limite di spesa previsti per assicurare servizi istituzionali” (in tal senso si veda anche Veneto, deliberazione n. 96/2013, Toscana, deliberazione n. 189/2013, Sicilia, deliberazione 94/2012).

Pertanto, spetterà all’ente adottare moduli organizzativi che consentano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica nonché l’assolvimento delle proprie funzioni.


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