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Sicilia, deliberazione n. 94 – Spese per l’acquisto, il noleggio e la gestione delle autovetture


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito ai rapporti tra l’articolo 5, comma 2, d.l. n. 95/2012, e l’articolo 6, comma 14, d.l.  78/2010, sui vincoli di spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 94/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre hanno chiarito che entrambe le norme, formulate in termini sostanzialmente analoghi, esprimono vincoli volti al contenimento delle spese per l’acquisto, il noleggio e la gestione delle autovetture assumendo come parametri, rispettivamente, l’anno 2011 per le spese da effettuare a decorrere dal 2013 ed il 2009 per le spese da effettuare a decorrere dal 2011 e stabilendo un tetto, rispettivamente, del 50 e dell’80 per cento delle spese effettuate nell’anno di riferimento.

Secondo i magistrati “il legislatore non ha inteso con la norma più recente abrogare la legge più antica, non trattandosi di disposizioni fra loro incompatibili, ma al contrario, far coesistere una pluralità di limiti riguardanti la tipologia di spesa in questione”.

Di conseguenza, in merito al calcolo del limite complessivo, la Corte  osserva che la quota inerente alla categoria di spesa in questione deve essere calcolata in riferimento ai limiti previsti da entrambe le norme, le quali altrimenti resterebbero prive di cogenza.


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