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Cauzione provvisoria incompleta: persiste il contrasto tra Avcp e giurisprudenza


Deve essere esclusa la ditta che ha presentato una cauzione provvisoria dimezzata senza dichiarare e documentare il possesso della certificazione di qualità.

Questo quanto ribadito dall’Avcp nel parere n. 76 del 9 maggio 2013, con il quale ha risposto ad un quesito posto da una stazione appaltante in merito alla legittimità delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di portierato e guardiania dell’ente.

Nel caso di specie, la stazione appaltante, aveva prima escluso la ditta, in ragione della mancata allegazione della dichiarazione ISO a sostegno del dimezzamento dell’importo della polizza assicurativa.

Successivamente, però, a seguito di apposita istanza di riammissione, la concorrente esclusa veniva riammessa alla gara in considerazione sia dell’allegazione della certificazione ISO 9001 che dell’orientamento formatosi in giurisprudenza, secondo cui la mancata presentazione della cauzione provvisoria, in virtù del principio della tassatività delle cause di esclusione, non può costituire legittima estromissione dalla procedura (Cons. Stato, sez. III, sent. 5203/2012; Tar Lazio, sez. II, sent. n. 16/2013; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, sent. n. 647/2013).

L’Avcp, richiamata la propria determinazione n. 4/2012, avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”, ha ribadito che, affinché possa operare il beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria, è necessario che il concorrente produca, unitamente all’offerta ed alla cauzione, la prova di essere in possesso della certificazione di qualità, mentre soltanto in relazione agli appalti di lavori pubblici, l’impresa che intenda usufruire del beneficio della riduzione della cauzione può limitarsi a manifestare detto intendimento con una dichiarazione di volontà senza allegare il certificato di qualità, atteso che il possesso di tale requisito risulta dall’attestato SOA.

Ancora una volta la posizione dell’Avcp si pone in contrasto con l’orientamento, pressoché unanime, della giurisprudenza amministrativa.

L’Avcp ha ricordato che “la riduzione della cauzione configura sostanzialmente un beneficio che opera indipendentemente da un’espressa previsione della lex specialis di gara, la quale neppure potrebbe legittimamente escluderne a priori l’operatività. Tuttavia, occorre che vi sia una manifestazione di volontà espressa ed univoca da parte dell’impresa concorrente di volersi avvalere della riduzione, dichiarazione in mancanza della quale la stazione appaltante si troverebbe di fronte ad una garanzia di importo ingiustificatamente dimezzato, circostanza questa che, oggettivamente considerata, integra gli estremi di una legittima causa di esclusione: perciò, trattandosi di un beneficio operante solo in presenza della certificazione di qualità, l’impresa che intenda avvalersene ha l’onere di dimostrare documentalmente, già in fase di offerta, il possesso di tale requisito”.

Pertanto, l’Avcp ha rilevato l’illegittimità del provvedimento di riammissione disposto dalla stazione appaltante in virtù di una giurisprudenza non ritenuta condivisibile dall’Autorità.

 


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