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Emilia-Romagna, deliberazione n. 260 – Acquisto immobile tramite esproprio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di realizzare un’opera di ampliamento del cimitero comunale, tramite procedura espropriativa di un terreno per pubblica utilità, entro l’anno 2013, al fine di evitare situazioni di crisi difficilmente gestibili in caso di esaurimento delle aree per tumulazione.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 260/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno ricordato che la ratio della norma di cui all’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012 è quella di evitare, per il 2013, che le amministrazioni si impegnino in nuove spese.

Considerato il concetto di “bene immobile”, come definito dall’art. 821 del c.c., nel quale è ricompreso “il suolo (…) gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio”, secondo la sezione nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 quater rientrano, inevitabilmente, anche le aree e i territori suscettibili di esproprio (si veda in tal senso, Corte conti, sez. reg. Liguria del. 9/2013; sez. reg. Piemonte, del. 52/2013).

Pertanto, qualora l’impegno di spesa per il costo della procedura espropriativa sia assunto nel 2012, risulterà ammissibile alla luce del principio tempus regit actum, non avendo la disciplina di legge carattere retroattivo. Al contrario, nel caso in cui sia stato assunto nel 2013, ricadrà nel divieto.

Secondo i magistrati contabili, il comune potrà legittimamente acquisire, nel 2013, tramite procedura espropriativa, l’area destinata all’opera pubblica solamente a condizione che l’impegno contabile di spesa sia assunto nell’esercizio precedente a fronte di un corrispondente stanziamento di bilancio.

La procedura espropriativa infatti comporta la corresponsione di un indennizzo per l’acquisizione dell’area e, pertanto, è annoverabile nell’ambito del divieto “di acquistare immobili a titolo oneroso” sancito, per il 2013, dall’articolo 1, comma 138 della legge 228/2012.

 


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