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Piemonte, deliberazione n. 52 – Procedimento di esproprio ed acquisto immobile


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto di un immobile destinato all’ampliamento della sede comunale e per il quale, nel 2009, era stato avviato un procedimento di esproprio per pubblica utilità.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 52/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno ricordato che secondo l’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, per il 2013, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare immobili a titolo oneroso.

In tale divieto rientrano anche le procedure espropriative, quali fattispecie di acquisto di beni immobili, ancorché non contrattuali.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, l’effetto del divieto di acquisto deve essere valutato, per i procedimenti in corso, in relazione allo stadio cui questi sono giunti.

Pertanto, nel caso in cui il procedimento espropriativo per pubblica utilità, iniziato nel 2009, sia giunto alla fase costitutiva dell’effetto traslativo, dovendosi solo depositare l’indennità provvisoria d’esproprio, cui è destinato a seguire il decreto che dispone il passaggio del diritto oggetto di espropriazione, l’ente non incorre nel divieto sospensivo di contrarre previsto per gli “acquisti” di immobili a titolo oneroso, nel 2013.

 


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