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Lombardia, deliberazione n. 337 – Accollo debito società in liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito in merito alla possibilità di acquistare, in proporzione alla propria partecipazione, le autorimesse realizzate da una società partecipata che verrà posta in liquidazione, gravate da ipoteca con contestuale accollo dei mutui della società.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 337/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno chiarito che “la possibilità di procedere ad accollo di debiti di un ente partecipato a responsabilità patrimoniale limitata costituisce una scelta rimessa all’ente”.

Infatti, il socio di una società di capitali, salva l’ipotesi in cui si sia esposto direttamente nei confronti dei creditori della società, risponde limitatamente alla quota di capitale detenuta.

Pertanto, l’assunzione di debiti che dovrebbero essere estinti con il patrimonio sociale con la liquidazione della stessa società, si configura come una forma di “copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione” che soggiace potenzialmente ai limiti di cui all’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010.

Inoltre, per l’ente, soggetto di diritto pubblico, sussiste il dovere di porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione, ovvero dimostrare l’interesse pubblico specifico e concreto al suo compimento tale da superare il vantaggio della limitazione della responsabilità vigente per le società partecipate.

Come già affermato dalla giurisprudenza contabile, “alla luce dell’autonomia patrimoniale della società, appare arduo rinvenire un interesse dell’ente locale a ripianare i debiti della società di capitali a cui parte” (Lombardia 380/2012, 535/2012 e 98/2013).

Di parere contrario la Corte dei Conti, sez. con. Emilia Romagna, del. 487/2012.

I magistrati contabili hanno chiarito che comunque l’acquisto dei beni, in collegamento con l’accollo del mutuo assunto dal disciogliendo ente per la realizzazione degli stessi, non risulta possibile in virtù dell’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012 (oggetto della recente interpretazione autentica ex articolo 10-bis del d.l. 35/2013) che sancisce un divieto temporaneo di acquisto di immobili per il 2013, se “a titolo oneroso”.

In tale ipotesi, secondo i magistrati contabili, è incontestabile la natura di “acquisto”, ovvero l’onerosità dell’operazione dell’accollo che costituisce “il prezzo” che l’ente sostiene per assicurarsi i beni che vengono così sottratti all’immediata vendita sul mercato.

 


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