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Lombardia, deliberazione n. 535 – Accollo debito società mista


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’accollo, ai sensi dell’art. 1273 c.c., dei mutui contratti dalla società partecipata per la ristrutturazione di un immobile di proprietà dell’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 535/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 gennaio, hanno chiarito che trattandosi di una società a partecipazione mista, in cui sono presenti capitali privati, l’accollo del debito potrà essere posto in essere solo qualora l’ente dimostri, in sede istruttoria, la sussistenza di una razionalità economica efficiente che giustifichi l’accantonamento del vantaggio della limitazione della responsabilità patrimoniale e della proporzionale ripartizione dello stesso con i soci privati.

Secondo i magistrati, peraltro, “non appare di per sé sufficiente ad argomentare l’esistenza di un simile interesse la constatazione che l’operazione di ristrutturazione si è risolta a tutto vantaggio del Comune che ne ha beneficiato quale proprietario: si tratta, infatti, di un debito sorto a seguito di un accordo tra Comune e Società, stipulato in forma di diritto privato, il quale corrisponde ad un assetto d’interessi di cui i contraenti hanno mostrato consapevolezza e volontà a suo tempo, dando origine ad una convenzione che, una volta stipulata, tra le parti “ha forza di legge”.

Infine, in merito alla possibilità di procedere all’estinzione anticipata del mutuo contratto dalla società partecipata con l’avanzo non vincolato, la Corte dei Conti ha chiarito che l’avanzo di amministrazione può essere impiegato per finanziare la spesa corrente derivante dall’estinzione anticipata dei mutui, con esclusione del corrispettivo a titolo di penale per l’estinzione anticipata che potrà essere finanziato solo con la parte non vincolata per la spesa in conto capitale o di altro genere.

 


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