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Lombardia, deliberazione n. 98 – Ripiano perdite società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità per i soci pubblici di procedere alla copertura pro-quota del fabbisogno finanziario della società partecipata in liquidazione e in perdita negli ultimi tre esercizi ovvero alla ricapitalizzazione di essa, previa revoca della liquidazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 98/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 marzo, hanno evidenziato che tale disposizione impone l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla p.a., che versino in situazioni d’irrimediabile dissesto.

Pertanto, in tal caso, secondo i magistrati contabili “revoca della fase liquidatoria” al solo fine di procedere “ai sensi dell’art. 2447 codice civile” alla ricostituzione del capitale sociale eroso dalle perdite si tradurrebbe nella violazione del vincolo di finanza pubblica posto dall’art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010”.

In merito, invece, alla possibilità per i soci pubblici di procedere pro-quota alla copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione, i magistrati contabili hanno chiarito che tale operazione si configura come accollo di debito in favore di società.

A tal fine, l’ente “ha il dovere di porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione, altrimenti essa rappresenterebbe un ingiustificato favor verso i creditori della società incapiente”.

 


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