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Liguria, deliberazione n. 51 – Divieto acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha previsto alcune limitazioni in ordine alla possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile procedere nel 2013 alla stipulazione del contratto definitivo per l’acquisto di un terreno interessato dalla realizzazione di un’opera pubblica, in considerazione della già intervenuta adozione del relativo provvedimento autorizzativo all’acquisto e dell’avvenuta conclusione con i proprietari del contratto preliminare di compravendita (nel 2010), nonché della copertura finanziaria già ottenuta per l’opera grazie alla concessione (nel 2012) di specifico finanziamento regionale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 51/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 luglio, hanno ribadito che “l’entrata in vigore dell’art. 12, co. 1-quater, d.l. n. 98/2012 si atteggia alla stregua di una fattispecie di sopravvenuta impossibilità giuridica (temporanea) all’esecuzione della prestazione contrattuale, cioè di un evento (factum principis) impeditivo della conclusione del contratto definitivo e tale anche da escludere la responsabilità per inadempimento ex art. 1218 del Codice civile”.

Quanto all’adozione avvenuta in epoca anteriore al divieto legislativo del provvedimento di approvazione dell’acquisto dell’immobile, i magistrati contabili hanno chiarito “come esso abbia natura ed effetti di mero atto interno inserito nella fase procedimentale prodromica all’attività negoziale dell’Ente ed è, pertanto, inidoneo ad integrare la fattispecie costitutiva dell’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto programmato” (Sezione Lombardia 169/2013 e Sezione Basilicata 36/2013).

Analogamente, non rileva il fatto che sia già stata assicurata la copertura finanziaria per l’acquisto dell’immobile, nonché assunto il relativo impegno contabile di spesa, posto che il divieto stesso conserva ugualmente una sua valenza e giustificazione nell’ottica del contenimento delle uscite di cassa delle amministrazioni pubbliche.

I magistrati contabili hanno inoltre chiarito che il “contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati”, con cui le parti si impegnano ad anticipare l’esecuzione delle prestazioni finali e cioè gli effetti della successiva pattuizione definitiva, ad esempio prevedendo, come nel caso in esame, il pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente e la consegna nella disponibilità materiale del medesimo dell’immobile promesso in vendita, non produce l’effetto traslativo proprio della vendita (ad effetti reali), il quale invece scaturirà solo al momento del perfezionamento del contratto definitivo.

 


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