Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare un contratto di compravendita di un immobile, il cui acquisto era stato deliberato nel dicembre 2012.
I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione n. 36/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 11 marzo, hanno chiarito che l’art. 1, comma 138, 1 quater, della legge 228/2012 (legge finanziaria per il 2013) ha disposto, per l’anno 2013, un divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso.
Secondo i giudici amministrati tale divieto si applica anche nel caso in cui l’ente, pur avendo deliberato l’acquisto prima del 31 dicembre 2012, non abbia ancora rogato a tale data l’atto di compravendita.