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Lombardia, deliberazione n. 169 – Procedure di esproprio e divieto acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138 della Legge di stabilità 2013, in particolare se:

 sia possibile procedere all’acquisto di un immobile la cui spesa è già stata impegnata nel 2012, a fronte della delibera assunta dal Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, lett. l) del Tuel;

 il divieto riguardi acquisti a valle di convenzioni urbanistiche e/o piani attuativi;

 il divieto interessi anche accordi bonari nell’ambito di procedure espropriative.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 169/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno chiarito che ai fini applicativi della norma è necessario che si sia realizzato un acquisto in termini di scambio tra un titolo al bene immobile contro il sorgere di un’obbligazione finanziaria a ciò diretta.

Dunque, essendo la deliberazione ex articolo 42, lett. l) del Tuel, un mero atto interno, emanato dal Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo politico-amministrativo per autorizzare l’acquisto, la stessa non può aver integrato la fattispecie costitutiva dell’incremento patrimoniale derivante dal programmato acquisto del bene immobile.

In merito agli ulteriori quesiti, i magistrati contabili hanno chiarito che “ai fini delle limitazioni del potere di acquisto, a rilevare non possono che essere gli atti a valle, rispetto ai quali il legislatore, con la norma che limita il potere di acquisto degli enti locali, ha inteso procrastinare nel tempo o limitare gli oneri finanziari”.

Pertanto, spetterà all’Ente “attivare le idonee procedure volte a formalizzare una diversa tempistica di realizzazione di acquisti temporaneamente non effettuabili (art. 1-quater) o esclusi a causa dell’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 1-ter del D.L. n. 98/2011”.

Infine, i magistrati contabili hanno ribadito che “la riconduzione alla norma contenitiva dell’ipotesi di acquisto a seguito di procedimento espropriativo determina, quale corollario, la ricomprensione anche dell’acquisto a titolo di accordo bonario, e ciò perché a fortiori ciò che vale per un provvedimento autoritativo (che determina solo una variante sull’an dell’acquisto, mentre, addirittura per disposizione costituzionale, questo deve essere sempre e comunque oneroso, cfr. art. 42, comma 3, Cost.), deve ritenersi applicabile a ipotesi in cui il trasferimento del bene avviene, nell’ambito della stessa procedura, a titolo consensuale (art. 20, comma 9, DPR n. 327/2001)”.

 


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