Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Veneto, deliberazione n. 164 – Fondo per il trattamento accessorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di determinazione del fondo per il trattamento accessorio del personale a seguito di cessazioni di personale in servizio e, nello specifico, se il fondo 2011 da decurtare comprenda o meno anche i residui dell’anno precedente.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 164/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 luglio, hanno ricordato quanto espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la delibera 51/2011 secondo cui le sole risorse che possono essere “sterilizzate” che, cioè transitano sul fondo con uno specifico vincolo di destinazione non alimentando lo stesso, sono i compensi per la progettazione di opere pubbliche e gli emolumenti disposti in favore dell’avvocatura interna.

I magistrati contabili del Veneto hanno altresì ricondotto nel novero delle risorse cosiddette “sterilizzate” anche i compensi destinati, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 163/2006, al Responsabile Unico del Procedimento (deliberazioni n. 280 e 325 del 2012) ed al responsabile della pianificazione urbanistica (deliberazione 337/2011) nonché i proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria destinati a specifici progetti riguardanti la relativa attività di disbrigo delle pratiche, da svolgersi oltre l’ordinario (e straordinario orario di lavoro) (deliberazione 31/2013).

Di contro, secondo il consolidato orientamento contabile, non è possibile considerare “sterilizzate” le economie derivanti dal fondo e cioè non computabili ai fini della determinazione del tetto 2010 del fondo trattamento accessorio, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili hanno infine chiarito che la competenza ad interpretare le norme contrattuali spetta all’Aran che ha avuto modo di esprimersi con il parere n. 23858 del 30 ottobre 2012, nel quale ha precisato che:

a) in base alla disciplina contrattuale, le risorse non utilizzate in un anno, sono portate in aumento di quelle dell’anno successivo a quello del loro effettivo accertamento; conseguentemente, esse possono essere utilizzate solo in sede di contrattazione integrativa relativa a tale ultimo anno;

b) trattandosi, come sopra detto, di risorse variabili disponibili “una tantum”, le stesse non potranno essere in alcun modo utilizzate per il finanziamento di istituti del salario accessorio avente caratteristiche di stabilità (progressione economica orizzontale; retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative; ecc.)..”.

 


Richiedi informazioni