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Veneto, deliberazione n. 31 – Proventi rilascio concessioni in sanatoria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, nella parte in cui prevede che fino al 31 dicembre 2013 ogni tipo di “trattamento accessorio” non possa essere superiore a quanto previsto, per quella voce, nel 2010.

L’ente ha premesso di volere effettuare un progetto, da svolgere oltre l’orario di lavoro, finalizzato all’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria relative ai soli condoni edilizi finanziato ai sensi della normativa citata (art. 32 comma 40 del d.l. n. 269/2003 convertito), nonché alla definizione dei procedimenti già avviati e ancora pendenti in relazione ai vincoli paesaggistici.

In particolare, l’ente ha chiesto se i compensi aggiuntivi da corrispondere al personale dell’ufficio edilizia per lo svolgimento di tali attività possano derogare i limiti imposti dal citato articolo 9, comma 2-bis.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 31/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° febbraio, hanno chiarito che “i proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria destinati a specifici progetti riguardanti la relativa attività di disbrigo delle pratiche, da svolgersi oltre l’ordinario (quindi in orario di lavoro straordinario), sono esclusi (sterilizzati) dall’applicazione del vincolo di cui all’articolo 9, comma 2-bis del DL 78/2010” purché “sia stato costituito mediante apposito atto regolamentare un vincolo di destinazione delle relative somme (che non potranno assolutamente assorbire l’intera posta delle risorse collocate nell’apposito capitolo del titolo IV dell’entrata e che alimentano anche altre spese previste dal comma 48 richiamato) da iscrivere nell’apposito capitolo di spesa di bilancio ai sensi dell’articolo 2 comma 48 della Legge 662/1996”.


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