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Liguria, deliberazione n. 44 – Centrali di committenza enti minori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006 avente ad oggetto l’obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di avvalersi delle centrali di committenza per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, alle condizioni ivi specificate.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 44/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 luglio, hanno chiarito che:

1) il ricorso all’articolo 30 del Tuel non sembra pertinente in quanto la disposizione si riferisce alla diversa fattispecie di “esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo” (in senso contrario Corte dei Conti, sez. contr. Umbria, deliberazione 112/2013, secondo cui l’espressione “accordo consortile” utilizzato dal legislatore si riferisce genericamente alle convenzioni ex articolo 30 del Tuel);

2) non è richiesto, per la stipulazione dell’accordo consortile, il raggiungimento di alcuna classe demografica o territoriale;

3) il Comune può procedere in autonomia all’affidamento di lavori, forniture e servizi dell’importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, anche in presenza di una gara informale (in tal senso, Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 165/2013)

4) è sempre possibile procedere in autonomia nelle ipotesi eccezionali di trattativa diretta senza pubblicazione del bando di gara, a prescindere dall’importo dei lavori, forniture o servizi da affidare (articolo 57 del d.lgs. 163/2006);

5) i Comuni pari o al di sotto dei 5000 abitanti possono alternativamente ricorrere al mercato elettronico ovvero alla centrale unica di committenza.

 


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